Bollette a conguaglio acqua, luce e gas: prescritte dopo 24 mesi.

Per arginare il fenomeno delle c.d. maxibollette, emesse per importi particolarmente elevati e spesso riferite a consumi estremamente risalenti, l’art. 1, commi 4 e ss, della L. n. 205/2017 ha ridotto il termine di prescrizione del diritto del fornitore al pagamento delle fatture a conguaglio da cinque a due anni.

Come noto, la prescrizione è un istituto giuridico che determina l’estinzione del diritto nel caso in cui il relativo titolare non lo eserciti entro un termine fissato dalla legge.

Nel nostro caso, per effetto della modifica normativa di cui sopra, i fornitori di energia elettrica, acqua e gas saranno tenuti ad emettere la fattura a conguaglio entro e non oltre due anni dal momento avrebbero dovuto rilevare i consumi tramite la lettura del contatore e fare il conguaglio.

In caso contrario la fattura avrà ad oggetto un pagamento, di fatto, non dovuto.

Tant’è vero che, qualora l’azienda fornitrice si ostini ad emettere fatture per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aprirà a suo carico un procedimento per l’accertamento della violazione del codice di consumo, di cui i consumatori dovranno essere debitamente informati.

In tal caso infatti, previa presentazione di un reclamo, gli utenti potranno ottenere la sospensione del pagamento delle bollette relative agli importi prescritti sino alla definizione del procedimento davanti all’Autorità che, qualora si concluda con l’accertamento di una violazione a carico del fornitore, farà sorgere in capo agli utenti il diritto di ottenere il rimborso integrale delle somme corrisposte a titolo di indebito conguaglio entro tre mesi dalla chiusura del procedimento.

Queste novità legislative sono già in vigore per il settore elettrico dal Gennaio 2018, per il settore gas dal Gennaio 2019 e per il settore acqua dal Gennaio 2020.

Attenzione, però. La prescrizione non è automatica, ma deve essere eccepita dal cliente, al quale il fornitore è tenuto a recapitare una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per i consumi più risalenti di due anni oppure ad evidenziare questi consumi, in modo chiaro e comprensibile, nelle fatture relative ai consumi più recenti.

Ovviamente, poi, i fornitori sono tenuti ad informare l’utente della possibilità di non pagare gli importi prescritti e a spiegare loro come eccepire la prescrizione (es. i fornitori potrebbero indicare in fattura la disponibilità di un modulo apposito sul proprio sito e gli indirizzi cui recapitarlo). Inoltre, qualora il Cliente avesse scelto di pagare mediante domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, gli importi prescritti non potranno essere automaticamente prelevati.

Sovente, però, come denunciato dalle Associazioni dei consumatori, i fornitori non riconoscono la prescrizione in favore dei propri utenti, affermando che la mancata o erronea  rilevazione  dei  dati  di  consumo deriva da responsabilità dell’utente (spesso, ad esempio, i fornitori eccepiscono di non aver potuto accedere per anni al contatore che non si trova su strada).

In questi casi i fornitori sono tenuti ad indicare nella bolletta gli importi relativi ai consumi più risalenti di due anni e a richiederne il pagamento, nonché ad indicare i motivi della presunta responsabilità del cliente e le modalità medianti le quali può presentare un reclamo.

In questi casi il consumatore ha a disposizione lo strumento della conciliazione innanzi all’ARERA: un procedimento studiato per far sì che il consumatore possa interfacciarsi con il fornitore al fine di tentare un accordo in via stragiudiziale.

Ovviamente poi, in caso di mancato accordo, l’utente sarà libero di adire l’Autorità Giudiziaria (ricordiamo, infatti, che la conciliazione innanzi all’ARERA è condizione di procedibilità per le controversie relative ai settori energia, luce e gas).

Hai ricevuto una fattura a conguaglio per consumi più risalenti di due anni? Il Tuo fornitore sostiene che la prescrizione non si applichi nel tuo caso? Non esitare a contattarci per avere assistenza gratuita!