Bollette Elettriche: recuperabili le addizionali provinciali delle accise sull’energia elettrica pagate negli anni 2010 e 2011

L’addizionale provinciale delle accise sull’energia elettrica è (o meglio era) un’imposta indiretta riconosciuta in favore delle Province sui consumi non domestici di energia elettrica fino a 200.000 kwh/mese.

Nonostante che tale imposta sia stata abrogata già a decorrere dal 01 Gennaio 2012,  la materia è tutt’altro che di scarso interesse per le imprese che, negli anni 2010 e 2011, hanno pagato le predette addizionali, addebitate in fattura dai fornitori di energia elettrica.

Queste aziende sono, infatti, ancora in tempo per chiedere il relativo rimborso.

Per capire perché sia dovuto tale rimborso e come ottenerlo, è necessario analizzare le Sentenze nn. 27101/2019 e n. 27099/2019 con cui, in data 23.10.2019, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire il quadro in materia.

La Suprema Corte ha anzitutto ribadito che tali addizionali erano illegittime e, pertanto, non dovute e ciò in quanto la normativa nazionale che le prevedeva si è rivelata in contrasto con la Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE[1].

Come già anticipato, negli anni in cui tali addizionali sono state applicate, i fornitori di energia elettrica (unici soggetti obbligati al pagamento dell’imposta nei confronti dell’Erario) hanno traslato il relativo onere economico sugli utenti, addebitando integralmente le accise pagate al consumatore finale nelle relative fatture.

Per effetto dell’illegittimità dell’imposizione indiretta in questione, si configurano come indebiti tanto il pagamento effettuato dall’utente nei confronti del fornitore, quanto il successivo versamento effettuato dal fornitore nei confronti del Fisco.

Gli indebiti sono duplici poiché duplici sono i rapporti (fra loro autonomi ed indipendenti): da un lato, il rapporto tra consumatore e fornitore, che ha natura civilistica e, dall’altro, il rapporto tra fornitore ed Erario, che ha natura tributaria.

Di conseguenza il consumatore potrà chiedere la restituzione degli importi pagati a titolo di addizionali provinciali accise sull’energia elettrica non nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ma solo ed esclusivamente al fornitore e ciò mediante un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito[2].

Il relativo diritto, tuttavia, si prescrive dopo decorsi 10 anni dal pagamento: per questo motivo, a tutt’oggi, è possibile recuperare solo gli importi pagati negli anni 2010 e 2011, ma è ovviamente necessario agire con la massima tempestività al fine di interrompere il decorso dei termini prescrizionali.

Se hai pagato le addizionali provinciali accise sull’energia elettrica negli anni 2010 e 2011 e vuoi recuperare le relative somme, contattaci!

[1] In particolare, in ossequio alla Direttiva 2008/118/CE, le addizionali provinciali sarebbero stata legittime solo se rispondenti ad una “finalità specifica” che la Corte di Cassazione ha in più occasioni ritenuto non sussistente “…non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio..”. Il contrasto con la Direttiva 2008/118/CE è stato il motivo dell’abrogazione di tali addizionali.

[2] Il consumatore potrà agire direttamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria solo ed esclusivamente qualora l’azione nei confronti del fornitore sarebbe eccessivamente gravosa (si pensi al caso di fallimento del fornitore).