Novita’ sul recesso (o trasfeimento utenza) dei contratti di telefonia, pay tv e internet e regolamentazione dei relativi costi

Con la delibera n. 487/18/CONS, pubblicata sul proprio sito web in data 2.11.2018, l’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), ha  emanato le nuove linee guida a cui gli operatori di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche, devono attenersi, nella modalità e quantificazione dei costi relativi alla cessazione o al trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione. Sono dunque arrivate regole più precise a tutela del consumatore in tema di recesso o di cambio operatore di contratti telefonici, pay tv, internet.

Insomma, nuove regole a tutela del consumatore. Vediamo quali sono le novità rilevanti:

Le spese di recesso, nel caso di cessione o trasferimento dell’utenza, devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda.

L’Autorità garante ritiene di definire il “valore del contratto” come il prezzo implicito che risulta dalla media dei canoni che l’operatore si aspetta di riscuotere mensilmente da un utente che non recede dal contratto. In altre parole, le compagnie telefoniche in caso di cessazione del contratto o di trasferimento dell’utenza (cd. cambio operatore telefonico), non possono più chiedere il pagamento delle spese di recesso per un importo maggiore rispetto al canone mensile mediamente pagato.

Facciamo un esempio pratico: se aderisci ad un offerta telefonica che prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi con il pagamento del canone mensile  di € 20 in promozione per i primi 12 mesi e il pagamento di € 30 per I restanti 12 mesi, il mio canone mensile medio per la durata del contratto è di € 25 (corrispondente alla media risultante dal costo complessivo del contratto diviso per i mesi previsti: € 20×12 + € 30×12= € 600  per tutti i 24 mesi, pari a € 25 al mese). In questo caso, che è solo a titolo esemplificativo, le spese per il recesso non dovrebbero essere maggiori del canone mensile mediamente pagato di € 25.

  • Le spese di recesso quantificate nella restituzione totale o parziale degli sconti applicati su servizi o prodotti, devono essere eque e proporzionate al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta (così come stabilito dall’articolo 1, comma 3-ter, del Decreto). Quindi, anche nel caso in cui le spese di recesso relative alla restituzione degli sconti rispecchino i costi sottostanti, questi importi devono, in ogni caso, essere commisurati al valore del contratto nonché essere equi e proporzionali alla durata residua dell’eventuale promozione

Qualora, si receda dal contratto prima del termine vincolante (il tempo richiesto dalle compagnie per avere lo sconto) gli operatori non possono richiedere la restituzione di tutti gli sconti applicati, sia che riguardino il canone mensile sia che riguardino gli sconti applicati per l’attivazione o altri servizi. La delibera stabilisce una misura certamente inferiore a quella attuale, che sia equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione, dunque non è possibile la richiesta di restituzione integrale di tutti gli sconti usufruiti.

Facciamo un esempio pratico: Riprendendo l’esempio precedentemente illustrato, l’operatore telefonico Alfa, propone un’offerta promozionale della durata di 24 mesi caratterizzata da un canone di 20 euro per i primi 12 mesi e di 30 euro per i restanti 12 mesi. Alfa, quindi si propone di ricavare dall’utente che non esercita il recesso durante tale arco temporale, 600 euro (12 x 20€ + 12 x 30€), cui corrisponde un valore atteso mensile di 25 euro (il prezzo implicito). La restituzione integrale degli sconti, applicata fino all’emanazione della delibera illustrata, prevede che nell’eventualità in cui l’utente receda dal contratto al dodicesimo mese, questi dovrà restituire all’operatore tutti gli sconti di cui ha beneficiato fino a quel mese, ossia € 10 (l’importo dello sconto corrisponde alla differenza del canone mensile applicato senza sconti e il canone mensile applicato con lo sconto (€ 30- € 20= € 10 mensile) per 12 mesi = € 120 Con la restituzione integrale degli sconti il ricavo complessivamente realizzato dall’operatore in fase di recesso al 12° mese è pari a € 360 euro: 240 euro per i corrispettivi corrisposti per i 12 mesi di fruizione del servizio + € 120 per la restituzione degli sconti.

 

Con la restituzione equa e proporzionata prevista dalla nuova delibera, si prende a riferimento il valore del ricavo medio che l’operatore si aspetta di realizzare che si calcola prendendo il valore atteso mensile (il prezzo implicito)  che nel nostro caso corrisponde a € 25 moltiplicato per i mesi di fruizione. € 25x 12 mesi= € 300. L’operatore, dunque, può chiedere un importo a titolo di restituzione degli sconti applicati pari alla differenza tra quello che implicitamente avrebbe ricavato (nel nostro caso € 300 al dodicesimo mese) e quello che ha concretamente ricavato (che  corrisponde ad € 240). In questo caso non potrebbe richiedere più di € 60. invece che € 120. Con la restituzione integrale infatti l’operatore otterrebbe un ricavo nettamente superiore rispetto al ricavo che otterrebbe con l’applicazione equa e proporzionata che con  la delibera ha voluto attuare.

Gli operatori devono sempre concedere agli utenti che decidono di recedere anticipatamente dal contratto la facoltà di scegliere se continuare a pagare le rate residue ovvero pagarle in un’unica soluzione. 

Qualora si concluda un contratto di telefonia, pay tv o internet in abbonamento ad un prodotto (es. Smartphone), servizio (es. Attivazione della linea) o ad un accessorio (es. Modem) gli operatori concedono il pagamento di questi in maniera dilazionata ed abbinata al canone della fornitura del servizio principale. Nel caso di recesso anticipato rispetto al periodo vincolato (i classici 24 mesi), l’operatore non può più chiedere il pagamento delle restanti rate relative al servizio secondario, al prodotto o all’accessorio, in una unica soluzione ma deve lasciare all’utente la facoltà di scegliere se continuare a pagare le restanti rate o pagarle in una unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateizzato non può eccedere i 24 mesi.

Esempio pratico: quello che succede nella realtà è che diverse compagnie telefoniche ti propongono l’attivazione del contratto con contestuale attivazione del contratto di comodato d’uso del modem spesso dilazionando il pagamento dello stesso in rate di 48 mesi. Le rate del modem sono di gran lunga superiori rispetto al periodo contrattuale vincolato dell’offerta del servizio di telefonia che, come detto, non può superare 24 mesi. Cosa succede se recedo dal contratto di telefonia, essendo concluso il vincolo contrattuale, al 25esimo mese? Che la compagnia mi chiederà alla chiusura del contratto, il pagamento delle restanti rate del modem in una unica soluzione, così comprimendo la mia libera scelta di recedere dal contratto per non essere gravato di una somma eccessiva rispetto a quanto pagato normalmente. L’Autorità ha dunque stabilito, che per lasciare all’utente la libertà di scelta, tale dilazione relativamente agli accessori, a ad altri servizi, non può eccedere il periodo stabilito per il vincolo contrattuale cosi come gli operatori devono lasciare liberi gli utenti di poter scegliere il pagamento in una unica soluzione o continuare a pagare le rate come da contratto.

Ed infine, la delibera impone agli operatori l’onere di una maggiore trasparenza e comunicazione: questi devono indicare in fase di sottoscrizione del contratto, tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.

Le nuove disposizioni si applicheranno decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del nuovo regolamento e quindi a far data dal 01.01.2019, a tutti i contratti per i quali venga esercitato il diritto di recesso successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se sottoscritti prima di tale data.

Se hai cambiato operatore o hai chiesto il recesso di un contratto di telefonia, internet o pay tv, e hai dubbi sull’applicazione dei costi addebitati dal tuo operatore o credi di aver pagato importi non dovuti, puoi contattarci per avere una consulenza rapida e gratuita per far valere i tuoi diritti.