Offerte Prepagate e addebito anticipato: lo stop dell’agcom

Molti di noi fruiscono delle c.d. offerte ricaricabili che, almeno in teoria, dovrebbero garantire al consumatore la possibilità di fruire di determinati servizi relativi all’utenza mobile (ad esempio voce, sms, mms e dati) ad un costo fisso mensile.

La prevedibilità della spesa rappresenta ovviamente la maggiore attrattiva di queste offerte, il cui prezzo è un fattore determinante per la scelta dell’utente e, quindi, per la concorrenza fra gli Operatori del settore.

Capita spesso, però, che ci si dimentichi di effettuare la ricarica prima della scadenza dell’offerta nella convinzione che, una volta esaurito il credito, i servizi attivi sulla propria utenza saranno bloccati e che, fin quando non sarà effettuata la ricarica mensile, alcun costo sarà addebitato.

Così non è stato per gli utenti di tre importanti Operatori telefonici (nello specifico Wind 3, Vodafone e Tim) i quali, nel 2019, hanno modificato i contratti relativi alle offerte ricaricabili inserendovi un servizio aggiuntivo che, una volta esaurito il credito telefonico, consentiva loro di continuare a telefonare, ad inviare messaggi e a navigare in internet per due giorni solari al costo di € 0,90 per Wind 3 e di € 0,99 per Vodafone e Tim.

Questa modifica unilaterale delle condizioni contrattuali è costata a ciascuno dei tre Operatori di cui sopra una sanzione di € 696.000,00 (per un totale complessivo di circa € 2.000.000,00) irrogata dall’AGCOM con tre distinti provvedimenti del 22.01.2020.

Per capire appieno la decisione dell’Autorità è necessario chiarire che, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, gli Operatori possono modificare unilateralmente le condizioni del contratto stipulato dall’utente, dandogliene completa informazione prima dell’effettività della modifica, e il consumatore può, in tal caso, recedere senza costi o penali.

Deve trattarsi, però, di modifiche e non di aggiunte e, pertanto, le variazioni in questione possono riguardare solo le condizioni già contemplate nel contratto.

Nel caso dei servizi con addebito anticipato, secondo l’Autorità gli Operatori non hanno semplicemente “adeguato” le condizioni preesistenti ma hanno inserito una nuova condizione nel contratto che, in quanto tale, sarebbe dovuta essere oggetto di specifica accettazione da parte degli utenti e, quindi, di un vero e proprio accordo.

Accordo che, come già affermato dal Consiglio di Stato, non può ritenersi raggiunto per il solo fatto che gli utenti, informati dell’attivazione del servizio, non abbiano esercitato il diritto di recesso (anche perché, come noto, il recesso non permette al consumatore di conservazione le condizioni contrattuali originarie, ma soltanto l’uscita dal rapporto contrattuale).

L’Autorità ha, pertanto, sanzionato le società predette in quanto, mediante la predetta “aggiunta” contrattuale,”…ha esposto gli utenti con credito disponibile esaurito ad addebiti illegittimi dovuti per la prosecuzione del traffico voce, SMS e dati…” in violazione dell’art. 2, comma 2, della delibera n. 326/10/CONS che impone l’immediata cessazione del collegamento allorché sia stata esaurito il credito disponibile, salvo che l’utente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta.

Adesso le Compagnie telefoniche interessate hanno 60 giorni di tempo per impugnare la decisione dell’Autorità davanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

Nel frattempo, se anche tu hai subito addebiti illegittimi per i servizi descritti in questo articolo e vuoi inoltrare reclamo al Tuo operatore e ottenere il rimborso, contattaci!