Pacchetti “AEREO + HOTEL” e biglietti aerei acquistati on-line: il giudice competente per il risarcimento dei danni è quello italiano

Cancellazione o ritardo del volo: che fare?

In caso di disservizi (ad esempio cancellazioni o ritardi) il consumatore, in prima battuta, deve inoltrare un reclamo alla compagnia chiedendo il rimborso e/o la compensazione pecuniaria cui ritiene di aver diritto. Tuttavia, sia nel caso in cui il vettore neghi la compensazione, declinando la propria responsabilità, sia nel caso in cui il passeggero abbia subito dei danni ulteriori dai disservizi subiti, si rende necessario instaurare un contenzioso.

Ma dove devo instaurare la causa?

Spesso le compagnie aeree, soprattutto le low cost, hanno sede all’Estero. Per questo può sorgere il dubbio su quale sia il Giudice competente secondo le norme nazionali ed internazionali.

Per risolvere la questione è necessario anzitutto distinguere tra il caso in cui si sia acquistato il solo biglietto aereo oppure un pacchetto comprensivo del volo e dell’albergo.

Pacchetto aereo + hotel: si applica il foro del consumatore.

Nel caso in cui il consumatore abbia acquistato, ad un prezzo forfetario, tanto il volo quanto l’hotel, è competente il Giudice del luogo ove il consumatore è residente (c.d. foro del consumatore). È quanto stabilito dal Regolamento UE n. 1215/2012 che, tuttavia, non si applica nel caso in cui l’acquisto sia limitato al solo biglietto aereo, per il qual caso valgono dei criteri diversi.

Biglietti aerei

Ove si sia acquistato il solo biglietto aereo e l’acquisto sia avvenuto on-line, il consumatore potrà scegliere di instaurare la causa:

  • O davanti al Giudice del luogo ove la Compagnia aerea ha la sede o il domicilio;
  • O davanti al Giudice del luogo di destinazione della tratta aerea;
  • O davanti al Giudice del luogo dove si trova lo stabilimento della compagnia aerea che cura la conclusione del contratto: in caso di acquisto online, questo luogo coinciderà con quello in cui il consumatore ha effettuato l’acquisto, a prescindere che lì vi sia o meno effettivamente uno stabilimento della compagnia aerea, così come ha chiarito la Corte di Cassazione con una Sentenza del 13.12.2020 (n. 3561/2020).

Tali criteri, previsti dalla Convenzione di Montreal del 1999, riguardano le cause di risarcimento dei danni derivanti da ritardo o cancellazione del volo e si applicano anche quando la Compagnia aerea abbia inserito, nelle condizioni generali di contratto, una clausola che stabilisce la competenza esclusiva del Giudice dove la medesima Compagnia ha la propria sede.

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