TURISMO E CORONAVIRUS: COME OTTENERE IL RIMBORSO

Il diffondersi del Covid-19 sul territorio italiano ha avuto pesanti ripercussioni sul settore turistico, tanto per le imprese quanto anche per i consumatori. Il rapido evolversi della situazione ha reso dapprima difficile e poi veramente impossibile per chiunque prendere la decisione di partire in questo periodo. Ma quali sono i diritti di chi ha già prenotato?

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza insieme.

Ho prenotato un viaggio e dovrei partire a breve. Posso andare?

La risposta è semplicemente NO.

Non solo perché è obiettivamente rischioso frequentare stazioni del treno, aeroporti e navi, ma anche e soprattutto perché, come sicuramente sapete, con il D.P.C.M. del 09.03.2020 è stato vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio italiano, nonché all’interno del medesimo territorio al fine di contenere l’epidemia da Covid-19.

Si potrà uscire di casa o viaggiare solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità , portando con sé un’apposita autodichiarazione da esibire in caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine, che verificheranno attentamente la veridicità di quanto dichiarato.

Di conseguenza, se avete prenotato un viaggio la cui partenza è prevista prima del 03.04.2020 (giorno in cui, se tutto va bene, cesseranno le limitazioni imposte allo spostamento delle persone) non potete assolutamente partire in quanto le vacanze non sono validi motivi per spostarsi.

Ricordiamo a tutti i nostri utenti che la violazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 09.03.2020 integra il reato di cui all’art. 650 c.p.c. (arresto fino a sei mesi e ammenda sino a € 206,00) e che la falsità dell’autodichiarazione è punita con la reclusione da uno a sei anni.

Posso ottenere il rimborso?

È un tuo diritto ottenere il rimborso di quanto hai pagato al fine di usufruire di un viaggio di cui, alla luce delle limitazioni imposte dal Governo, non potrai godere.

Il nostro codice civile, all’art. 1463, prevede infatti la possibilità di risolvere qualsiasi contratto per “impossibilità sopravvenuta” e cioè quando, per cause oggettive indipendenti dalla volontà delle parti, diventa impossibile o eseguire la prestazione ovvero utilizzarla.

Ebbene, è ragionevole ritenere che il consumatore che non possa uscire di casa in quanto soggetto ad un divieto di allontanamento dalla propria abitazione se non per motivi di salute, lavoro o necessità sia obiettivamente impossibilitato ad usufruire della prestazione della compagnia aerea con cui ha prenotato il volo, dell’organizzatore del viaggio che gli ha venduto il pacchetto turistico, del viaggio in treno, della camera d’albergo prenotata in un’altra città e così via.

Pertanto potrai comunicare alla tua controparte contrattuale la risoluzione del contratto di trasporto per impossibilità sopravvenuta e chiedere la restituzione del prezzo da te già versato entro quindici giorni. In caso di pacchetto turistico potrai invece recedere dal contratto e parimenti ottenere il rimborso. Consigliamo di effettuare la richiesta prima della data di partenza e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni dalla medesima ovvero dalla cessazione della quarantena, della permanenza domiciliare fiduciaria, del ricovero o del divieto di allontanamento.

In luogo del rimborso in denaro gli operatori del turismo potranno emettere un voucher o un pacchetto turistico di pari o superiore qualità da eseguirsi, ovviamente, al termine della crisi epidemiologica da Covid-19.

Se hai prenotato un viaggio hai bisogno di una mano per chiedere il rimborso, noi te la diamo. Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione.